Statuto Polpo Verde ODV
Il documento che racconta identità, finalità, attività, diritti, doveri e regole di funzionamento dell’Associazione Polpo Verde ODV. Una base chiara per agire insieme, con responsabilità, comunità e cura del territorio.
Documento ufficiale
Questa pagina rende lo statuto più leggibile e consultabile online. Il PDF firmato, timbrato e registrato resta il documento ufficiale di riferimento dell’associazione.
Statuto dell’Associazione Polpo Verde ODV
Versione web organizzata in sezioni espandibili, pensata per una lettura semplice da computer e smartphone.
Art. 1 — Denominazione, sede e durata
È costituita, ai sensi del Codice civile e del Codice del Terzo Settore – CTS (Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni), una associazione senza scopo di lucro avente la seguente denominazione: “Associazione Polpo Verde ODV” (Organizzazione di Volontariato), da ora in avanti detta “associazione”, con sede legale nel Comune di Pontedera, Loc. La Rotta in Via Tosco Romagnola n. 506 (PI) 56025, e con durata illimitata.
La variazione della sede legale nell’ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria, ma deve essere comunicata agli uffici competenti, inclusi quelli del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).
L’associazione può, con delibera del Consiglio Direttivo, aprire sedi operative in tutto il territorio nazionale e in altri paesi.
L’acronimo ODV acquista efficacia con l’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).
È ammesso lo svolgimento delle riunioni degli organi sociali anche in modalità telematica, con strumenti idonei a garantire la partecipazione, l’identificazione dei partecipanti e il regolare svolgimento della discussione.
Art. 2 — Scopo, finalità, attività
L’associazione ha come scopo promuovere la tutela dell’ambiente attraverso azioni concrete di pulizia, sensibilizzazione e cittadinanza attiva, in particolare con iniziative di raccolta dei rifiuti, educazione ambientale nelle scuole, coinvolgimento dei cittadini in attività di salvaguardia dei luoghi naturali e urbani, e promozione di comportamenti sostenibili.
L’associazione persegue finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, e svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, di cui all’art. 5, co. 1 CTS, prevalentemente in favore di terzi:
- c) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività esercitata abitualmente di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività di promozione della cultura e della pratica del volontariato;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- s) agricoltura sociale, ai sensi dell’articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.
In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’associazione intende svolgere:
- attività di pulizia partecipata di aree verdi, boschi, fiumi, laghi e spazi urbani;
- progetti educativi nelle scuole primarie e secondarie, di I e II grado, per sensibilizzare i più giovani alla sostenibilità;
- laboratori e incontri pubblici di formazione e informazione su raccolta differenziata, riduzione dei rifiuti ed economia circolare;
- iniziative di cittadinanza attiva con il coinvolgimento diretto dei cittadini;
- iniziative di piantumazione di alberi e valorizzazione del verde urbano e rurale;
- progetti di tutela della biodiversità, in particolare a favore degli insetti impollinatori come le api, anche attraverso promozione di piante mellifere;
- collaborazione con enti pubblici per la gestione di aree verdi in convenzione ai sensi dell’art. 56 CTS.
L’associazione è apartitica, apolitica e aconfessionale. Non persegue finalità di lucro né svolge attività in favore di partiti politici, movimenti religiosi o sindacali.
Art. 3 — Ammissione e numero degli associati
Il numero degli associati è illimitato ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.
Possono aderire tutte le persone fisiche che condividono le finalità dell’associazione e partecipano alle attività. L’ammissione è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta e alla conseguente annotazione nel libro soci.
In caso di minorenni la richiesta di ammissione deve essere controfirmata da chi esercita la potestà genitoriale.
Art. 4 — Diritti e doveri degli associati
Gli associati hanno diritto di partecipare alle attività, concorrere all’elaborazione delle linee programmatiche, votare in Assemblea ed essere eletti negli organi associativi, se maggiorenni.
Sono tenuti a rispettare lo Statuto e i regolamenti, collaborare al raggiungimento degli scopi sociali, mantenere comportamenti corretti e versare la quota associativa quando prevista.
Art. 5 — Perdita della qualità di associato
La qualità di associato si perde per dimissioni, decesso, esclusione deliberata per gravi motivi o mancato rinnovo della quota associativa quando prevista.
Art. 6 — Organi dell’associazione
Sono organi dell’associazione l’Assemblea degli associati, il Consiglio Direttivo e l’Organo di Controllo, nei casi previsti dal Codice del Terzo Settore.
Art. 7 — Assemblea degli associati
L’Assemblea è l’organo sovrano dell’associazione. Approva il bilancio annuale, elegge il Consiglio Direttivo, delibera sulle modifiche dello statuto, approva regolamenti interni, delibera sullo scioglimento e su ogni altro argomento sottoposto dal Consiglio Direttivo.
Hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno 1 mese nel libro soci. L’Assemblea si riunisce almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio.
Le riunioni possono svolgersi anche in modalità telematica.
Art. 8 — Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea. È composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 membri, eletti dall’Assemblea. Dura in carica 5 anni ed è rieleggibile.
Redige e presenta i bilanci, propone regolamenti interni, delibera sull’ammissione e sull’esclusione dei soci, adotta le decisioni utili al funzionamento dell’associazione e nomina le cariche interne.
Art. 9 — Presidente e Vicepresidente
Il Presidente rappresenta legalmente l’associazione, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea, cura l’esecuzione delle delibere e compie gli atti di ordinaria amministrazione.
In caso di assenza o impedimento, le sue funzioni sono esercitate dal Vicepresidente.
Art. 10 — Segretario
Il Segretario redige i verbali delle sedute, gestisce la corrispondenza e l’archiviazione dei documenti, collaborando all’organizzazione delle attività sociali.
Art. 11 — Tesoriere
Il Tesoriere cura la contabilità, gestisce le entrate e le uscite, tiene aggiornato il libro cassa, verifica l’andamento economico e predispone il bilancio preventivo e consuntivo.
Art. 12 — Organo di Controllo
L’Organo di Controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell’associazione.
Art. 13 — Volontari
I volontari operano in modo personale, spontaneo e gratuito, secondo quanto previsto dal Codice del Terzo Settore. Devono essere iscritti in apposito registro e assicurati contro infortuni e responsabilità civile verso terzi.
Art. 14 — Lavoratori
L’associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o autonomi nei limiti previsti dal Codice del Terzo Settore, purché sia garantita la prevalenza delle attività svolte dai volontari.
Art. 15 — Libri sociali
L’associazione tiene i libri obbligatori: libro degli associati, libro dei verbali dell’Assemblea, libro dei verbali del Consiglio Direttivo, eventuale libro dei verbali dell’Organo di Controllo e registro dei volontari.
Art. 16 — Patrimonio e risorse economiche
Il patrimonio è destinato esclusivamente alle attività statutarie. Le entrate provengono da quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni, lasciti, raccolte fondi ed entrate da attività consentite dalla legge.
Art. 17 — Divieto di distribuzione degli utili
È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale agli associati, lavoratori, collaboratori, amministratori o altri componenti degli organi associativi.
Art. 18 — Bilancio
Il bilancio di esercizio è redatto annualmente dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall’Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio. Deve essere pubblicato nei termini di legge.
Art. 19 — Scioglimento
In caso di scioglimento, l’Assemblea delibera la destinazione del patrimonio residuo ad altri enti del Terzo Settore, previa approvazione dell’Ufficio del RUNTS, e nomina uno o più liquidatori.
Art. 20 — Norma di rinvio
Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento al Codice del Terzo Settore, al Codice Civile, per quanto compatibile, e alle norme vigenti in materia.
Approvato in data 20 settembre 2025 a Pontedera.

